Con questo atto – formalmente una modifica alla legge scolastica del 1914 che resterà in vigore fino al 1958 – viene innalzata l’età dell’obbligo scolastico a 15 anni. Le ragioni stanno in un fatto che ancora ha una sua importanza nel sistema educativo svizzero: le leggi federali fissano l’età minima per l’inizio dei contratti di tirocinio a 15 anni.
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Legge scolastica del 1804
Approvata appena un anno dopo che il Ticino si era costituito in Cantone, questa legge prescrive poche cose (che nei tre decenni successivi il Cantone non sarebbe nemmeno riuscito a imporre): una scuola in ogni Comune, l’obbligo di frequenza per i fanciulli di ambo i sessi, un programma minimo di insegnamento (leggere, scrivere e far di conto). Rimane però negli annali per il suo valore di prima legge scolastica del giovane Stato.
Per comprenderne il contesto va ricordato che la Costituzione elvetica del 1802 aveva stabilito all’art. 14, pur all’interno di un quadro d’insieme che doveva essere nazionale, il principio di una certa autonomia scolastica per i Cantoni. Con l’Atto di mediazione invece la Svizzera era tornata a essere una federazione di Stati sostanzialmente sovrani. Si rendeva allora necessaria una legge scolastica cantonale.
Regolamento scolastico del 1879
Questo regolamento, come anche la legge e i programmi scolastici dello stesso anno, è frutto della politica del cosiddetto “Nuovo indirizzo” (conseguente all’arrivo al governo del Partito cattolico-conservatore). Non a caso l’abbiamo riprodotto da un volumetto che riproduce Legge, Regolamento e Programmi in un’unico documento. Il Regolamento riguarda soprattutto questioni legate agli arredi delle scuole, ai doveri dei docenti e al ruolo degli ispettori, ma anche all’organizzazione delle scuole di ripetizione.
Decreti sulle scuole di ripetizione (1885 e 1902)
Questi decreti riguardano le Scuole di ripetizione. Già previsti dal regolamento scolastico del 1879 e implementati con un decreto del 1885, questi corsi dovevano rimediare alle difficoltà emerse negli “Esami delle reclute” che spesso vedevano i coscritti ticinesi tra i meno preparati in Svizzera. Il secondo decreto ne ribadisce (in applicazione di un decreto legislastivo del 1901) l’obbligatorietà, stabilendo anche le sanzioni per gli inadempienti.
Legge scolastica del 1864
La legge scolastica del 10 dicembre 1864 è, dopo quella sull’istruzione del 1831, la prima legge organica sulle scuole e in questo senso il punto culminante degli sforzi legislativi del periodo “di fondazione” del sistema d’istruzione pubblica in Ticino.
La legge viene pubblicata nella raccolta sistematica delle leggi nel 1865 (pp. 2-27).
Legge sull’insegnamento elementare del 1914
La legge sull’insegnamento elementare del 1914 sostituisce, per quanto concerne il settore primario (ma anche le scuole elementari maggiori, le scuole di ripetizione ecc.) e prescolastico, la legge del 1882. A differenza di quest’ultima, non elenca le materie d’insegnamento. Tra le curiosità c’è da notare che all’arti. 35 è prevista la possibilità di annettere la classe di prima elementare all’asilo, affidando l’insegnamento alla maestra d’asilo. Di questa possibilità si farà largo uso negli anni ’20 e ’30, il che contribuirà notevolmente alla diffusione della pedagogia montessoriana nel Cantone.
Legge generale sul riordinamento degli studi del 1879/1882
La legge entra in vigore durante il periodo di maggioranza governativa del partito conservatore (“Nuovo Indirizzo”) e ne esprime gli orientamenti politici. Rimase in vigore per altri vent’anni anche dopo il ritorno al potere dei Liberali e fu sostituita solo nel 1914. Qui ne riproduciamo il testo integrale.
Legge sulla scuola del 1958
La legge disciplina l’insieme dell’istruzione pubblica ticinese di competenza cantonale.
Circolare del 30.10.1847
La circolare del 30.10.1847 (grado di scuola primario e secondario I) fa riferimento alla circolare del 02.11.1846. Fra i temi trattati troviamo il maggior coinvolgimento dei comuni nella scuola pubblica, la formazione dei maestri, i compiti degli ispettori, i lavori femminili, la nomina dei maestri, i sussidi cantonali, la frequenza a scuola e le scuole di ripetizione.
Regolamento per le scuole della Repubblica e Cantone del Ticino (1832)
Il Regolamento per le scuole della Repubblica e Cantone del Ticino, del 28 maggio 1832, è in un certo senso il primo programma scolastico ticinese (periodo 1830-1878). Più che un vero e proprio programma scolastico, esso è però un documento di indirizzo sull’intera organizzazione della scuola, che tratta un po’ tutto dagli aspetti organizzativi (tipici di un regolamento) alle disposizioni sull’obbligo scolastico o sulla sorveglianza delle scuole (che ci si aspetterebbe piuttosto in una legge scolastica) alle indicazioni sulle materie e sui metodi di insegnamento (che sono un tipico contenuto di un programma scolastico).
Il Regolamento non prescrive libri di testo. Esso riguarda sia le scuole elementari che le scuole maggiori e le scuole di disegno (settore primario e secondario I). Le materie d’insegnamento sono: religione, italiano, calligrafia, matematica, buone maniere, lavori femminili, educazione civica, filosofia, geografia, storia, scienze, agricoltura, diritto.