Legge scolastica del 1804

Approvata appena un anno dopo che il Ticino si era costituito in Cantone, questa legge prescrive poche cose (che nei tre decenni successivi il Cantone non sarebbe nemmeno riuscito a imporre): una scuola in ogni Comune, l’obbligo di frequenza per i fanciulli di ambo i sessi, un programma minimo di insegnamento (leggere, scrivere e far di conto). Rimane però negli annali per il suo valore di prima legge scolastica del giovane Stato.

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Per comprenderne il contesto va ricordato che la Costituzione elvetica del 1802 aveva stabilito  all’art. 14, pur all’interno di un quadro d’insieme che doveva essere nazionale, il principio di una certa autonomia scolastica per i Cantoni. Con l’Atto di mediazione invece la Svizzera era tornata a essere una federazione di Stati sostanzialmente sovrani. Si rendeva allora necessaria una legge scolastica cantonale.