Archivi tag: obbligo di frequenza

Legge scolastica del 1804

Approvata appena un anno dopo che il Ticino si era costituito in Cantone, questa legge prescrive poche cose (che nei tre decenni successivi il Cantone non sarebbe nemmeno riuscito a imporre): una scuola in ogni Comune, l’obbligo di frequenza per i fanciulli di ambo i sessi, un programma minimo di insegnamento (leggere, scrivere e far di conto). Rimane però negli annali per il suo valore di prima legge scolastica del giovane Stato.

Legge in pdf

Per comprenderne il contesto va ricordato che la Costituzione elvetica del 1802 aveva stabilito  all’art. 14, pur all’interno di un quadro d’insieme che doveva essere nazionale, il principio di una certa autonomia scolastica per i Cantoni. Con l’Atto di mediazione invece la Svizzera era tornata a essere una federazione di Stati sostanzialmente sovrani. Si rendeva allora necessaria una legge scolastica cantonale.

Regolamento scolastico del 1879

Questo regolamento, come anche la legge e i programmi scolastici dello stesso anno, è frutto della politica del cosiddetto “Nuovo indirizzo” (conseguente all’arrivo al governo del Partito cattolico-conservatore). Non a caso l’abbiamo riprodotto da un volumetto che riproduce Legge, Regolamento e Programmi in un’unico documento. Il Regolamento riguarda soprattutto questioni legate agli arredi delle scuole, ai doveri dei docenti e al ruolo degli ispettori, ma anche all’organizzazione delle scuole di ripetizione.

Regolamento in pdf (da p. 37)

Decreti sulle scuole di ripetizione (1885 e 1902)

Questi decreti riguardano le Scuole di ripetizione. Già previsti dal regolamento scolastico del 1879 e implementati con un decreto del 1885,  questi corsi dovevano rimediare alle difficoltà emerse negli “Esami delle reclute” che spesso vedevano i coscritti ticinesi tra i meno preparati in Svizzera. Il secondo decreto ne ribadisce (in applicazione di un decreto legislastivo del 1901) l’obbligatorietà, stabilendo anche le sanzioni per gli inadempienti.

Decreto del 1885 in pdf

Decreto del 1902 in pdf

Legge sull’insegnamento elementare del 1914

La legge sull’insegnamento elementare del 1914 sostituisce, per quanto concerne il settore primario (ma anche le scuole elementari maggiori, le scuole di ripetizione ecc.) e prescolastico, la legge del 1882. A differenza di quest’ultima, non elenca le materie d’insegnamento. (Un anno dopo saranno comunque rivisti i programmi delle scuole elementari.) La legge ha degli aspetti sicuramente molto innovativi: basti pensare che all’art. 140 si stabilisce che ogni Comune deve istituire a spese sue una biblioteca scolastica stanziando almeno 10.- Franchi per l’acquisto di libri.

L’implementazione della legge non era semplicissima, come veniamo a sapere da una lunga circolare emanata il 27 maggio 1915 dal Dipartimento, in cui si ricorda ai municipi che l’art. 155 prevede la riapertura dei concorsi per tutte le nomine scolastiche. La stessa circolare ricorda che, in osservazione delle disposizioni dell’art. 73 « …  i Comuni aventi due sole scuole devono non più dividerle per sessi, ma per classi, in modo da costituire la scuola di grado inferiore e la scuola di grado superiore, la prima di cinque e la seconda di tre anni, come stabilisce l’art. 37. » Come si vede da questi esempi, la nuova legge aveva concrete ripercussioni sull’autonomia organizzativa dei Comuni.

All’art. 52 la legge stabilisce che ” all’inscrizione ogni allievo riceve gratuitamente un libretto scolastico nel quale devono essere registrate le classificazioni, le promozioni e l’attestato di licenza, le mancanze e i mutamenti di scuola secondo norme da fissarsi nel regolamento”. Qui sotto riproduciamo un libretto di questo tipo.

Libretto in pdf

Tra le curiosità c’è da notare che all’arti. 35 è prevista la possibilità di annettere la classe di prima elementare all’asilo, affidando l’insegnamento alla maestra d’asilo. Di questa possibilità si farà largo uso negli anni ’20 e ’30, il che contribuirà notevolmente alla diffusione della pedagogia montessoriana nel Cantone.

Legge in PDF

Legge sulla scuola del 1958

La legge, che disciplinava l’insieme dell’istruzione pubblica nel Canton Ticino, fu approvata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958, sotto l’egida del Consigliere di Stato Brenno Galli. La sua approvazione era stata preceduta da diversi anni di dibattiti, che avevano visto tra altre cose la bocciatura di un precedente tentativo di “Carta della scuola” ad opera del Consigliere di Stato Giuseppe Lepori (nel 1945).  Con la legge del 1958 la durata del Ginnasio venne riportata a cinque anni, fu razionalizzata la formazione di tutti i docenti (anche le maestre d’asilo e di economia domestica) presso la Scuola magistrale di Locarno e furono introdotte diverse innovazioni sul piano pedagogico. La legge sarebbe rimasta in vigore (anche se in realtà la legge sull’istituzione della Scuola media avrebbe profondamente modificato il sistema scolastico ticinese)  sino alla sua sostituzione con la Legge della scuola del 1990.

Testo della legge in PDF

Modifica del 1960 (in pdf)

Versione della legge con tutte le modifiche intervenute sino al 1976

Circolare del 30.10.1847

La circolare del 30.10.1847 (grado di scuola primario e secondario I) fa riferimento alla circolare del  02.11.1846. Fra i temi trattati troviamo il maggior coinvolgimento dei comuni nella scuola pubblica, la formazione dei maestri, i compiti degli ispettori, i lavori femminili, la nomina dei maestri, i sussidi cantonali, la frequenza a scuola e le scuole di ripetizione.

Circolare in versione PDF