Con questo decreto, che nasce in applicazione della legge scolastica del 1958 (vedi), il Canton Ticino intraprende un notevole sforzo sulla via dell’equità nell’accesso all’istruzione superiore. In particolare, è interessante notare come il decreto preveda all’art. 2 che “il gettito annuo complessivo delle tasse di iscrizione alle
scuole secondarie e professionali cantonali, è interamente destinato ai
prestiti d’onore, alle borse di studio e alle borse premio”.
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Regolamento per il liceo, i ginnasi, la Scuola cantonale di commercio e la Scuola magistrale (1945)
Il regolamento è la conseguenza di una riforma complessiva del settore medio-superiore avvenuta nel 1942, il che spiega la sua validità per tutte le scuole menzionate nel titolo. Con una modifica nel 1951 viene ridefinito il ruolo del medico scolastico.
Convenzione tra il Canton Ticino e l’Imperatore d’Austria sul Collegio elvetico di Milano (1842)
Nella convenzione l’Impero austriaco riattualizza le condizioni d’accesso degli studenti provenienti dai Cantoni cattolici della Svizzera al Collegio elvetico, un’istituzione la cui storia risale a Federico Borromeo (vedi l’articolo nel Dizionario storico svizzero).
La convenzione del 1842 è dunque una curiosa traccia della “politica universitaria” del giovane Canton Ticino della prima metà dell’Ottocento che si preoccupa di trovare delle possibilità di studi superiori per i suoi giovani.
Legge sulla scuola del 1958
La legge, che disciplinava l’insieme dell’istruzione pubblica nel Canton Ticino, fu approvata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958, sotto l’egida del Consigliere di Stato Brenno Galli. La sua approvazione era stata preceduta da diversi anni di dibattiti, che avevano visto tra altre cose la bocciatura di un precedente tentativo di “Carta della scuola” ad opera del Consigliere di Stato Giuseppe Lepori (nel 1945). Con la legge del 1958 la durata del Ginnasio venne riportata a cinque anni, fu razionalizzata la formazione di tutti i docenti (anche le maestre d’asilo e di economia domestica) presso la Scuola magistrale di Locarno e furono introdotte diverse innovazioni sul piano pedagogico. La legge sarebbe rimasta in vigore sino alla sua sostituzione con la Legge della scuola del 1990.
Versione della legge con tutte le modifiche intervenute sino al 1976
Circolare del 07.10.1879 (ammissione ai ginnasi e alle scuole maggiori)
La circolare del 07.10.1879 che non fa nessun riferimento a particolari materie scolastiche, rientra nel più grande contesto delle misure che nel 1879 il governo conservatore (del cosiddetto “Nuovo Indirizzo”) intraprende in campo scolastico. Temi di questa circolare sono lo standard minimo di qualità delle scuole elementari (art. 27 Costituzione federale), la sua certificazione e l’ammissione di allievi ed allieve alle scuole di grado secondario I. Rispetto a questi aspetti la circolare fissa una procedura e invita ad un maggior rigore.