Diretta conseguenza dell’approvazione della legge sulla Scuola magistrale (1873), questo regolamento è la traduzione pratica della prevista istituzione di un istituto di formazione per i maestri e le maestre, con sede a Pollegio. Regola numerosi aspetti della vita dell’istituto, dalla vita nei convitti (maschile e femminile) alla biblioteca, dalle mansioni di direzione e corpo docente fino ai diritti e doveri di studenti e studentesse.
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Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche cantonali (1886)
Il regolamento contiene disposizioni relative a diverse scuole che però sono tutte poste sotto la direzione del direttore del Liceo di Lugano. Regolamento molteplici aspetti, dai diritti e doveri di docenti e allievi al calendario scolastico e alle modalità di valutazione. A titolo di curiosità si può segnalare che contiene anche disposizioni relative a diritti e doveri del bidello.
Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche e la Scuola cantonale di commercio (1926)
Questo documento regolamenta de facto l’intero settore delle scuole cantonali, ponendole peraltro sotto la direzione unica del Rettore del Liceo di Lugano (art. 1). Nel seguito, sono regolamentate nel dettaglio la “governance” degli istituti, i diritti e i doveri di docenti e allievi, ma anche il calendario scolastico e le modalità di valutazione.
Regolamento per i ginnasi (1866)
Il regolamento fa parte dell’impianto legislativo intorno alla legge scolastica del 1864, e fissa le condizioni di lavoro, le misure di mantenimento della disciplina, ma anche le condizioni per l’assunzione dei docenti dei ginnasi.
Regolamento per gli esercizi ginnastici (1866)
Il documento regolamenta l’educazione fisica attraverso la ginnastica ed è, dopo quello del 1853, il secondo regolamento su questa materia nella storia della scuola in Ticino. Contiene anche importanti indicazioni per l’assunzione e il ruolo degli istruttori di ginnastica nelle scuole maggiori e nei ginnasi.
Regolamento per le scuole di disegno (1866)
Le scuole di disegno sono scuole professionali. Il regolamento, nato in applicazione della legge scolastica del 1864, fornisce numerose indicazioni sull’organizzazione pratica e curricolare di queste scuole.
Regolamento per le scuole elementari maggiori (1866)
Nato nell’ambito del grande sforzo legislativo della legge scolastica del 1864, questo regolamento si occupa delle scuole elementari “maggiori”, quelle cioè che preparano l’allievo a entrare, dopo la conclusione della sua formazione scolastica, nel mondo del lavoro o delle formazioni professionali.
Regolamento per le scuole elementari minori (1866)
Il documento rientra nel grande sforzo legislativo fatto a partire dalla legge scolastica del 1864 e si occupa in particolare delle scuole minori inferiori, quelle cioè che hanno per missione l’alfabetizzazione di base.
Regolamento per gli asili infantili (1864)
Si tratta del primo regolamento su queste scuole, adottato nel 1864 nell’ambito del grande sforzo legislativo compiuto dalle autorità cantonali per una legislazione organica sulle scuole. Il regolamento permette l’esecuzione delle parti relative agli asili nella legge scolastica del 1864. Il regolamento contiene disposizioni dettagliate su praticamente ogni aspetto, dalla sorveglianza degli asili ai doveri delle maestre al programma.
Regolamento per il liceo cantonale (1866)
Emanato in parallelo a quello dei ginnasi, il regolamento è la traduzione operativo dello sforzo legislativo compiuto con la legge scolastica del 1864. Regolamenta tra altre cose i diritti e i doveri dei docenti, del bidello e degli allievi, il funzionamento della biblioteca, le modalità di promozione e bocciatura e i doveri e altre cose ancora.