La questione degli esami di accesso alla professione docente comincia a essere, nel Ticino della fine dell’Ottocento, un problema serio. Lo Stato, che da un lato gestiva in proprio un istituto di formazione (la Scuola Normale) ammetteva al contempo l’esistenza di istituto di formazione privati (spesso gestito da enti religiosi) che a loro volta avevano al loro interno un corso magistrale. La legge scolastica del 1879 (legge Pedrazzini) stabiliva pertanto all’art. 80 che “Gli aspiranti che non hanno frequentato la Scuola normale possono però essere ammessi, a loro spese, ad uno speciale esame, davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento di Pubblica Educazione. (…)” Il regolamento del 1904 fissa le condizioni, lo svolgimento e il programma di questo esame.
Le condizioni stabilite da questo regolamento saranno superate dalle disposizioni della legge sull’insegnamento professionale (1914) e del successivo regolamento
