Questi programmi sostituiscono, per i ginnasi e le scuole tecniche, quelli sperimentali del 1882. Fanno parte di un processo di legislazione organica del settore medio-superiore da parte del governo del “Nuovo indirizzo”.
Archivi categoria: Secondario I
Programmi sperimentali per i ginnasi letterari e le scuole tecniche ticinesi (1882)
Approvati dal governo del “Nuovo indirizzo”, questi programmi non riguardano solo i ginnasi, ma anche le scuole tecniche, cioè scuole preprofessionali. Fanno parte di un più grande riordinamento organico dei programmi scolastici degli anni 1879-1882.
Decreto esecutivo concernente l’introduzione di due giorni di vacanza settimanali nelle scuole elementari (1947)
Con questo decreto nasce una consuetudine ancora oggi caratteristica del sistema scolastico ticinese: il mercoledì pomeriggio libero. Con lo stesso decreto viene dichiarato libero anche il sabato pomeriggio.
Per la conoscenza dell’intera questione non è senza interesse sapere che numerosi regolamenti scolastici comunali ticinesi dell’inizio del Novecento (es. Chiasso, Balerna, Minusio) prescrivevano come giorno libero il giovedì, che sembra dunque essere stato un’abitudine diffusa anche nel settore elementare (oltre che nei ginnasi come si evince da questo documento).
Decreto sull’introduzione della ginnastica (1883)
Con questo decreto la ginnastica diventa definitivamente una realtà per tutti gli allievi delle scuole ticinesi (maschili). Da notare che il documento fa riferimento a una serie di ordinanze e decreti federali: la ginnastica è infatti una materia di preminente interesse nazionale per le implicazioni non scolastiche (preparazione dei giovani al servizio militare). Da notare anche che il decreto non contempla ancora la figura del maestro di ginnastica e demanda questo insegnamento al docente titolare della classe.
Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche cantonali (1886)
Il regolamento contiene disposizioni relative a diverse scuole che però sono tutte poste sotto la direzione del direttore del Liceo di Lugano. Regolamento molteplici aspetti, dai diritti e doveri di docenti e allievi al calendario scolastico e alle modalità di valutazione. A titolo di curiosità si può segnalare che contiene anche disposizioni relative a diritti e doveri del bidello.
Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche e la Scuola cantonale di commercio (1926)
Questo documento regolamenta de facto l’intero settore delle scuole cantonali, ponendole peraltro sotto la direzione unica del Rettore del Liceo di Lugano (art. 1). Nel seguito, sono regolamentate nel dettaglio la “governance” degli istituti, i diritti e i doveri di docenti e allievi, ma anche il calendario scolastico e le modalità di valutazione.
Regolamento per i ginnasi (1866)
Il regolamento fa parte dell’impianto legislativo intorno alla legge scolastica del 1864, e fissa le condizioni di lavoro, le misure di mantenimento della disciplina, ma anche le condizioni per l’assunzione dei docenti dei ginnasi.
Regolamento per gli esercizi ginnastici (1866)
Il documento regolamenta l’educazione fisica attraverso la ginnastica ed è, dopo quello del 1853, il secondo regolamento su questa materia nella storia della scuola in Ticino. Contiene anche importanti indicazioni per l’assunzione e il ruolo degli istruttori di ginnastica nelle scuole maggiori e nei ginnasi.
Regolamento per le scuole elementari maggiori (1866)
Nato nell’ambito del grande sforzo legislativo della legge scolastica del 1864, questo regolamento si occupa delle scuole elementari “maggiori”, quelle cioè che preparano l’allievo a entrare, dopo la conclusione della sua formazione scolastica, nel mondo del lavoro o delle formazioni professionali.
Legge sull’onorario dei docenti (1864)
Questa legge fa parte del grande sforzo legislativo fatto nel 1864 per arrivare ad una legislazione organica sulle scuole. Regolamento i salari dei docenti cantonali, non di quelle comunali, cioè dell’odierno Secondario I e II.