Il testo, pubblicato nel 1933 dalle autorità cantonali e scritto dal Direttore dell’Ufficio dell’orientamento professionale, è una sorta di vademecum per l’orientamento delle allieve e degli allievi delle scuole dell’obbligo e in particolare per ciò che la scuola e l’insegnante possono fare per contribuire a questo compito. Da notare i numerosi riferimenti ad autori dell’attivismo pedagogico (Claparède, Ferrière) e a concetti in voga allora nella ricerca psicologica. Interessanti anche, nell’ultima parte dell’opuscoletto, alcune considerazioni sul mercato del lavoro in Ticino e l’immigrazione di lavoratori stranieri, che l’autore attribuisce tra l’altro a insufficienze nell’orientamento professionale (e quindi un insufficiente incontro tra sistema formativo e mercato del lavoro).
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Una circolare della Repubblica Elvetica (1801)
In questa circolare il prefetto Franzoni, dell’allora Cantone di Lugano, fa appello ai docenti delle scuole e ai parroci in vista dell’implementazione di una serie di misure in ambito educativo.
Regolamento per gli esami magistrali (1904)
La questione degli esami di accesso alla professione docente comincia a essere, nel Ticino della fine dell’Ottocento, un problema serio. Lo Stato, che da un lato gestiva in proprio un istituto di formazione (la Scuola Normale) ammetteva al contempo l’esistenza di istituto di formazione privati (spesso gestito da enti religiosi) che a loro volta avevano al loro interno un corso magistrale. La legge scolastica del 1879 (legge Pedrazzini) stabiliva pertanto all’art. 80 che “Gli aspiranti che non hanno frequentato la Scuola normale possono però essere ammessi, a loro spese, ad uno speciale esame, davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento di Pubblica Educazione. (…)” Il regolamento del 1904 fissa le condizioni, lo svolgimento e il programma di questo esame.
Le condizioni stabilite da questo regolamento saranno superate dalle disposizioni della legge sull’insegnamento professionale (1914) e del successivo regolamento
L’orientamento professionale negli anni ’20: gli Atti del Congresso di Locarno del 1926
L’11 ottobre 1926 si tenne a Locarno un importante convegno che coinvolse numerosi attori della formazione professionale, dalle scuole professionali presenti ai datori di lavoro, ma anche relatori come il medico cantonale o il responsabile dell’orientamento del Cantone di Basilea-Città. Pubblicati nel 1927, gli Atti forniscono uno spaccato interessante dei punti di vista e delle idee sulle idee che allora si avevano del ruolo che ragazze e ragazzi avrebbero assunto nella società, del modo in cui li si sarebbe orientati perché trovassero quella posizione e sulle politiche da mettere in atto in termini di offerta formativa.
Un esempio di orientamento professonale: i due volumetti di Antonio Lucchini Carriere maschili (1948) e Carriere femminili (1950)
I due volumetti, pubblicati dai due Dipartimenti della Pubblica educazione e del Lavoro, dell’industria e del commercio, sono opera del capo dell’ufficio cantonale dell’orientamento professionale. Destinati ai giovani maschi rispettivamente alle ragazze per orientarli nella scelta di un percorso di formazione professionale, sono espressione del loro tempo per gli stereotipi di genere che veicolano ma al contempo sicuramente denotano un nuovo sforzo delle autorità cantonali nel voler avviare i giovani verso vere formazioni professionali e soprattutto verso una scelta consapevole rispetto a questo importante traguardo. Probabilmente venivano utilizzati anche nelle scuole maggiori (nate da una riforma scolastica nel 1923) e nelle scuole scuole di avviamento professionale (istituite nel 1942).
Ordinanza per la costruzione e adattamento dei banchi scolastici (1885)
In questa circolare del Dipartimento di Pubblica istruzione ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche viene posto un problema che alla fine dell’Ottocento era considerato di cruciale importanza: la questione del banco scolastico. Il documento intima alle autorità locali di dotare le proprie scuole di nuovi banchi scolastici o di adattare quelli esistenti secondo i criteri dell’Ordinanza e incarica gli Ispettori di sincerarsi del rispetto di questa disposizione.
Medici e pedagogisti avevano scoperto l’importanza non solo di scuole salubri, spaziose e luminose (dando vita a una vera e propria scienza, l’igiene scolastica) ma anche l’importanza di una corretta postura durante le lunghe ore che allieve e allievi passavano sui banchi, onde evitare forme di scoliosi e altre malformazioni. Scattava allora una vera e propria gara a individuare la forma migliore del banco scolastico, come si racconta in forma eloquente anche in questa fonte.
Il rapporto CDPE “Lehrerbildung von morgen” (LEMO) del 1975
Questo rapporto è uno dei documenti importanti per comprendere il passaggio dalle scuole magistrali di tipo seminariale alle Alte scuole pedagogiche nell’ultimo quarto del Novecento. Sostanzialmente in esso la CDPE ribadisce la necessità ormai non più procrastinabile di una riforma delle scuole seminariali e delinea le possibili vie per la realizzazione di tale riforma. Qui riproduciamo (in lingua francese) la parte del rapporto relativa alle future strutture della formazione dei docenti.
In Ticino, il passaggio alla Scuola magistrale postliceale è da leggersi anche nel contesto delle raccomandazioni contenute nel rapporto LEMO, come si capisce bene leggendo il rendiconto che ne fece il direttore della Scuola magistrale di Locarno,Guido Marazzi (tra gli estensori del rapporto LEMO) nella rivista Scuola ticinese (a questo link).
Scuola magistrale postliceale, guida al tirocinio (1986)
Il documento è frutto del passaggio dalla Scuola magistrale seminariale alla Scuola postliceale. Spiega nel dettaglio le finalità e il funzionamento della parte pratica della formazione nella scuola postliceale, dando preziose informazioni sulla nascita di un dispositivo (le cosiddette pratiche professionali) che caratterizzano ancora oggi la formazione degli insegnanti in Svizzera. In allegato si trovano anche gli estratti del regolamento e dei programmi relativi al tirocinio.
Programmi per le scuole normali (1885)
Dopo i programmi sperimentali del 1873, la Scuola normale (maschile e femminile) ottenne con questo programma il suo primo piano di studio. Emanati appena due anni dopo che il Regno d’Italia si era dato i programmi Baccelli del 1883 questi programmi portano tuttavia un’impronta più conservatrice essendo opera del governo conservatore del “Nuovo indirizzo”. Saranni sostituiti pochi anni dopo dai programmi del 1893. Nel documento troviamo il programma e la griglia oraria sia della Scuola normale maschile che di quella femminile.
Circolare concernente la vaccinazione e la rivaccinazione (1891)
Questo documento è un interessantissimo esempio di come la scuola pubblica fosse, alla fine dell’Ottocento, uno strumento di politiche statali in materia di salute pubblica. Inoltre è un buon esempio di come in questa materia i vari attori in ambito sanitario e scolastico interagivano in una complessità sistemica che a non necessariamente ci si aspetterebbe in quel periodo.
La circolare va letta anche nel contesto della legge federale sulla epidemie, di cui il Cantone aveva emanato pochi anni prima (nel 1888) un Regolamento di applicazione i cui principi avrebbero trovato applicazione ancora durante la terribile pandemia dell’Influenza spagnola del 1918.
§ 32. Dato un caso di vajuolo, il Medico delegato provvederà alla rivaccinazione degli allievi, non ancora rivaccinati, delle scuole comunali, e per mezzo della Municipalità inviterà gli abitanti del Comune a pubbliche rivaccinazioni. / Fatta la vaccinazione, le scuole rimarranno aperte, e non se ne allontaneranno che i giovinetti che abitano in case infette dal vajuolo. / § 33. Di regola, data un’epidemia, le scuole verranno chiuse soltanto quando l’epidemia medesima ha preso grandi proporzioni. Invece ne verranno allontanati i fanciulli abitanti nelle case infette. / § 34. Gli allievi guariti da qualsiasi malattia contagiosa non verranno riammessi alla scuola senza un regolare attestato medico. / Questi attestati potranno essere rilasciati da tutti i medici legalmente esercenti nel Cantone. L’Autorità municipale potrà in determinate epidemie ordinare che vengano rilasciati soltanto dai Medici delegati, o che da questi vengano riconosciuti.
