Archivi categoria: Leggi scolastiche

Legge sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore 1922

La legge sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore del 21 settembre 1922 rappresenta una vera e propria riforma generale della scolarità dell’obbligo postelementare. Il quadro di riferimento di questa riforma è da un lato la legge sull’insegnamento elementare del 1914, dall’altro la constatazione che le scuole elementari maggiori (istituite negli anni ’40 dell’Ottocento) avevano fatto il loro tempo, tant’è che nel 1916 erano state abolite lasciando senza ulteriore sbocco d’istruzione molte bambine e molti bambini alla fine delle scuole elementari. La riforma del 1922 stabilisce che l’insegnamento per tutte le allieve e tutti gli allievi che hanno concluso il ciclo elementare e non si iscrivono in altre scuole (ad esempio i ginnasi o le scuole tecniche) sarà impartito nelle scuole maggiori, le cui caratteristiche e condizioni vengono definite all’interno della legge stessa. In tal modo è istituito un nuovo tipo di scuola – le Scuole maggiori chiaramente separate dalle Scuole elementari – che esisterà fino alla sua soppressione (legge sulla Scuola media 1974).
Nella legge vengono trattati in particolari i seguenti temi: durata, numero di allievi, nomina dei docenti.

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Legge sull’insegnamento elementare del 1914

La legge sull’insegnamento elementare del 1914 sostituisce, per quanto concerne il settore primario (ma anche le scuole elementari maggiori, le scuole di ripetizione ecc.) e prescolastico, la legge del 1882. A differenza di quest’ultima, non elenca le materie d’insegnamento. Tra le curiosità c’è da notare che all’arti. 35 è prevista la possibilità di annettere la classe di prima elementare all’asilo, affidando l’insegnamento alla maestra d’asilo. Di questa possibilità si farà largo uso negli anni ’20 e ’30, il che contribuirà notevolmente alla diffusione della pedagogia montessoriana nel Cantone.

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Legge sulla scuola del 1958

La legge, che disciplinava l’insieme dell’istruzione pubblica nel Canton Ticino, fu approvata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958, sotto l’egida del Consigliere di Stato Brenno Galli. La sua approvazione era stata preceduta da diversi anni di dibattiti, che avevano visto tra altre cose la bocciatura di un precedente tentativo di “Carta della scuola” ad opera del Consigliere di Stato Giuseppe Lepori (nel 1945).  Con la legge del 1958 la durata del Ginnasio venne riportata a cinque anni, fu razionalizzata la formazione di tutti i docenti (anche le maestre d’asilo e di economia domestica) presso la Scuola magistrale di Locarno e furono introdotte diverse innovazioni sul piano pedagogico. La legge sarebbe rimasta in vigore sino alla sua sostituzione con la Legge della scuola del 1990.

Testo della legge in PDF

Modifica del 1960 (in pdf)

Versione della legge con tutte le modifiche intervenute sino al 1976