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Legge sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore del 1922 (nascita della Scuola maggiore)

La legge sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore del 21 settembre 1922 rappresenta una vera e propria riforma generale della scolarità dell’obbligo postelementare. Il quadro di riferimento di questa riforma è da un lato la legge sull’insegnamento elementare del 1914, dall’altro la constatazione che le scuole elementari maggiori (istituite negli anni ’40 dell’Ottocento) avevano fatto il loro tempo, tant’è che nel 1916 erano state abolite lasciando senza ulteriore sbocco d’istruzione molte bambine e molti bambini alla fine delle scuole elementari. La riforma del 1922 stabilisce che l’insegnamento per tutte le allieve e tutti gli allievi che hanno concluso il ciclo elementare e non si iscrivono in altre scuole (ad esempio i ginnasi o le scuole tecniche) sarà impartito nelle scuole maggiori, le cui caratteristiche e condizioni vengono definite all’interno della legge stessa. In tal modo è istituito un nuovo tipo di scuola – le Scuole maggiori chiaramente separate dalle Scuole elementari – che esisterà fino alla sua soppressione (legge sulla Scuola media 1974).

La riforma veniva poi realizzata con un certo pragmatismo, come si vede abbastanza bene da una lettera del 20 luglio 1923  (conservata nell’archivio comunale) del Dipartimento dell’educazione alla Lodevole Municipalità di Chiasso: “Riceviamo il pregiato officio 12 corr., col quale viene rinnovata l’istanza già presentata verbalmente qualche tempo fa da una delegazione di cod. Lod. Municipio, a riguardo della direzione delle istituende scuole maggiori nel Comune. / Osservato che la scuola maggiore rappresenta il grado superiore dell’insegnamento primario, il quale deve essere in istretta connessione con quello del grado inferiore ; osservato pure che la scuola maggiore in codeto Comune deve essere la base dell’insegnamento professionale progettato ; e tenuto calcolo del fatto che la legge non prevede uno speciale titolo di direttore delle scuole maggiori, siamo d’accordo di concedere che il direttore nominato dal Comune per le sue scuole abbia pure la sorveglianza sulle scuole maggiori. Con ciò siamo anche lieti di favorire gli alunni delle scuole maggiori, dando loro la possibilità di ottenere gratuitamente il materiale. Coi migliori ossequi.”

Legge in versione PDF

Legge sull’insegnamento elementare del 1914

La legge sull’insegnamento elementare del 1914 sostituisce, per quanto concerne il settore primario (ma anche le scuole elementari maggiori, le scuole di ripetizione ecc.) e prescolastico, la legge del 1882. A differenza di quest’ultima, non elenca le materie d’insegnamento. (Un anno dopo saranno comunque rivisti i programmi delle scuole elementari.) La legge ha degli aspetti sicuramente molto innovativi: basti pensare che all’art. 140 si stabilisce che ogni Comune deve istituire a spese sue una biblioteca scolastica stanziando almeno 10.- Franchi per l’acquisto di libri.

L’implementazione della legge non era semplicissima, come veniamo a sapere da una lunga circolare emanata il 27 maggio 1915 dal Dipartimento, in cui si ricorda ai municipi che l’art. 155 prevede la riapertura dei concorsi per tutte le nomine scolastiche. La stessa circolare ricorda che, in osservazione delle disposizioni dell’art. 73 « …  i Comuni aventi due sole scuole devono non più dividerle per sessi, ma per classi, in modo da costituire la scuola di grado inferiore e la scuola di grado superiore, la prima di cinque e la seconda di tre anni, come stabilisce l’art. 37. » Come si vede da questi esempi, la nuova legge aveva concrete ripercussioni sull’autonomia organizzativa dei Comuni.

All’art. 52 la legge stabilisce che ” all’inscrizione ogni allievo riceve gratuitamente un libretto scolastico nel quale devono essere registrate le classificazioni, le promozioni e l’attestato di licenza, le mancanze e i mutamenti di scuola secondo norme da fissarsi nel regolamento”. Qui sotto riproduciamo un libretto di questo tipo.

Libretto in pdf

Tra le curiosità c’è da notare che all’arti. 35 è prevista la possibilità di annettere la classe di prima elementare all’asilo, affidando l’insegnamento alla maestra d’asilo. Di questa possibilità si farà largo uso negli anni ’20 e ’30, il che contribuirà notevolmente alla diffusione della pedagogia montessoriana nel Cantone.

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Legge sulla scuola del 1958

La legge, che disciplinava l’insieme dell’istruzione pubblica nel Canton Ticino, fu approvata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958, sotto l’egida del Consigliere di Stato Brenno Galli. La sua approvazione era stata preceduta da diversi anni di dibattiti, che avevano visto tra altre cose la bocciatura di un precedente tentativo di “Carta della scuola” ad opera del Consigliere di Stato Giuseppe Lepori (nel 1945).  Con la legge del 1958 la durata del Ginnasio venne riportata a cinque anni, fu razionalizzata la formazione di tutti i docenti (anche le maestre d’asilo e di economia domestica) presso la Scuola magistrale di Locarno e furono introdotte diverse innovazioni sul piano pedagogico. La legge sarebbe rimasta in vigore (anche se in realtà la legge sull’istituzione della Scuola media avrebbe profondamente modificato il sistema scolastico ticinese)  sino alla sua sostituzione con la Legge della scuola del 1990.

Testo della legge in PDF

Modifica del 1960 (in pdf)

Versione della legge con tutte le modifiche intervenute sino al 1976