Archivi categoria: Leggi scolastiche

Decreto esecutivo concernente l’introduzione di due giorni di vacanza settimanali nelle scuole elementari (1947)

Con questo decreto nasce una consuetudine ancora oggi caratteristica del sistema scolastico ticinese: il mercoledì pomeriggio libero.  Con lo stesso decreto viene dichiarato libero anche il sabato pomeriggio.  

Per la conoscenza dell’intera questione non è senza interesse sapere che numerosi regolamenti scolastici comunali ticinesi dell’inizio del Novecento (es. Chiasso, Balerna, Minusio) prescrivevano come giorno libero il giovedì, che sembra dunque essere stato un’abitudine diffusa anche nel settore elementare (oltre che nei ginnasi come si evince da questo documento). 

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Decreto legislativo sul riordinamento degli studi magistrali (1930) e relativo decreto esecutivo

Il decreto, che modifica diverse leggi e regolamenti relativi alla formazione e agli esami professionali dei docenti, riorganizza in particolare la Scuola magistrale in maniera abbastanza significativa.  Il perno dell’intera riforma è però il nuovo criterio di ammissione alla Scuola magistrale: si accede ormai solo a partire dal ginnasio e non più dalla scuola maggiore. 

Il decreto regolamenta inoltre in maniera più rigorosa il settore delle scuole magistrali non cantonali, che difatti nel giro di pochi anni perderanno l’importanza che sino a quel momento hanno avuto come alternativa alla Magistrale cantonale soprattutto per le ragazze. 

Un decreto esecutivo regolamenta gli aspetti operativi e le disposizioni transitorie.

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Decreto sull’introduzione della ginnastica (1883)

Con questo decreto la ginnastica diventa definitivamente una realtà per tutti gli allievi delle scuole ticinesi (maschili). Da notare che il documento fa riferimento a una serie di ordinanze e decreti federali: la ginnastica è infatti una materia di preminente interesse nazionale per le implicazioni non scolastiche (preparazione dei giovani al servizio militare).  Da notare anche che il decreto non contempla ancora la figura del maestro di ginnastica e demanda questo insegnamento al docente titolare della classe. 

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Legge sull’istituzione della Scuola Magistrale cantonale (1873)

Con questa legge la formazione dei docenti in Ticino passa dalla fase della “protoformazione” (corsi di breve durata, manuali di metodica, esami di cultura generale) a quella istituzionale in un’apposito istituto di formazione. Il Ticino, tra gli ultimi Cantoni in Svizzera a dotarsi di un istituto di questo tipo, adotta il modello seminariale allora già molto diffuso nei Cantoni a nord delle Alpi.  Come menzionato nella legge, la sede della nuova scuola sarà inizialmente Pollegio, da dove la scuola verrà poi trasferita a Locarno, a San Francesco, dove ancora oggi ha sede il Dipartimento Formazione e apprendimento della SUPSI. 

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Legge sulla pubblica istruzione (1831)

Rispetto alla precedente legge del 1804, questa legge segna un deciso passo in avanti. Essa stabilisce dettagliatamente il tipo di scuole elementari di cui deve disporre ogni Comune, istituisce la figura dell’ispettore scolastica e fissa alcune linee per il curricolo. Troverà la sua traduzione pratica nel Regolamento per le scuole dell’anno successivo. 

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