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Regolamento dei corsi di abilitazione per i docenti di Scuola media (1976) e relativi materiali didattici (1978)

Il regolamento pone le basi per la formazione abilitante dei docenti di scuola maggiore, ginnasio, scuola di educazione domestica, scuola di avviamento professionale confluiti nel nuovo tipo di scuola. 

Regolamento in pdf

Per quei corsi fu sviluppato anche una sorta di “libro di testo” , a cura del prof. Ivo Monighetti della Scuola magistrale cantonale: Argomenti di scienze dell’educazione: Apprendimento: materiale di approfondimento per i corsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola media.

Programmi della Scuola magistrale – Sezione B che prepara le educatrici d’infanzia (1978)

Questi programmi sono gli ultimi prima del passaggio alla Scuola magistrale postliceale nel 1986. 

Programma in pdf

Prima di questi programmi la formazione delle maestre delle Case dei bambini era di due anni, un anno in meno rispetto a quella dei maestri e delle maestre del settore elementare. I lavori preparativi per un curricolo triennale erano però iniziati già dieci anni prima e sono ben documentati in un Progetto di programma triennale risalente al 1968.  

Manuale di ginnastica di Severino Poncioni (1895)

Oggi può sorprendere che vi fossero manuali per l’educazione fisica, ma negli anni tra Ott- e Novecento l’esistenza di tali manuali non era affatto rara. L’educazione fisica era però una materia di competenza federale (del Dipartimento militare) e quindi già nel 1898 venne pubblicato, in sostituzione di un precedente testo del 1876, un manuale federale

Per tutte queste ragioni il Dipartimento cantonale dell’educazione dovette scrivere al Poncioni, il quale avrebbe voluto per il suo manuale un largo uso nel Cantone, la seguente lettera (rinvenuta all’Archivio di Stato, fondo ottocentesco del DPE, scatola 167): 

Bellinzona, lì 29 gennaio 1899

Al Sig. S. Poncioni, Maestro

Locarno

Quando prossimamente raduneremo la Commissione cantonale degli studi, le daremo da esaminare il libro della S.V. per l’insegnamento della ginnastica. Dobbiamo però dirle fin d’ora che non è possibile farne un testo obbligatorio per gli allievi, i quali, per l’apprendimento della ginnastica debbono esserne senza, anche per ragione della spesa. Rimarrebbe a rendere obbligatorio il manuale per i docenti; ma anche qui, prescindendo da qualsiasi altra considerazione, non siamo liberi di prendere una deliberazione a nostro piacimento, stanteché il Dip. Militare federale viene preparando un manuale officiale appunto per l’insegnamento della ginnastica.

Per Commissione Cantonale degli studi, il presidente: F. Chiesa

Il segretario: G. Bontempi.

Manuale di Poncioni in pdf

Tavola delle materie e Bibliografia del Corso di metodica (1843)

Questo documento è una traccia della stabilizzazione dell’esperienza dei Corsi di metodica in seguito all’approvazione della relativa legge nel 1842. E’ una patente di maestro. Il suo interesse sta nel fatto che oltre alla materie studiate dall’aspirante maestro contiene anche, in appendice, il Regolamento e la Bibliografia di riferimento del corso di metodica, che di indicano con molta precisione che i Corsi di metodica seguivano il modello di formazione dei docenti in auge nel Vicino Impero Austriaco. La bibliografia è rimasta stabile all’incirca per il decennio successivo all’emissione di questa patente, cioè il periodo durante il quale il direttore del corso era il Canonico Ghiringhelli (nominato direttore del corso dopo che negli anni 1837, 1838 e 1839 i corsi erano stati diretti dal Parravicini). 

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Della forte impronta del modello della Metodica lombardo-austriaca sulla formazione dei docenti in Ticino, e della continuità nell’impianto dei corsi di metodica per tutto il periodo in cui i corsi erano sotto la responsabilità del Ghiringhelli, testimonia anche un efficace riassunto “compilato da un Allievo del XV corso di Metodo” (che si è tenuto nel 1859) conservato nella Biblioteca del DFA.

Riassunto in pdf

Regolamento esecutivo per l’igiene della scuola (1925)

Nato in applicazione della legge sanitaria del 1924 (e cioè pochi anni dopo la devastante esperienza dell’influenza spagnola), questo decreto regola l’introduzione di un vero e proprio servizio medico-scolastico  cantonale e in particolare i termini della collaborazione che i medici delegati e le singole scuole sono tenuti a fornire a questo nuovo servizio. Dettagliatamente si regolamentano visite sanitarie, lezioni d’igiene del medico delegato, rapporti al servizio cantonale ecc. Il decreto autorizza inoltre il Consiglio di Stato a creare servizi medico-scolastici specializzati (cosa che in realtà avverrà solo dopo il secondo conflitto mondiale). 

Decreto in pdf

Per capire come molte delle idee espresse nel regolamento fossero nell’aria del tempo, si può consultare il manuale Hoepli  L’igiene della scuola e dello scolaro del 1923 (qui in pdf).

Igiene popolare ad uso delle scuole elementari della Svizzera italiana riassunta secondo il programma governativo (1881)

Questo opuscoletto di autore anonimo, una sorta di “catechismo scolastico” come se ne conoscono anche ad esempio per l’educazione civica,  fornisce un preciso quadro delle idee su igiene e salute che poteva veicolare la scuola pubblica nella seconda metà dell’Ottocento. Il programma cui fa riferimento è quello del 1879 che tra le materie d’insegnamento ne prescrive una che si chiama  Galateo ed Igiene, ed è forse per questo insegnamento che l’opuscoletto è stato pensato. 

Opuscoletto in pdf

Il 1881, anno di pubblicazione dell’opuscoletto, è anche l’anno del Codice sanitario ticinese, nel quale si regolamentano per la prima aspetti legati alla figura del medico scolastico e alla prevenzione delle malattie in ambito scolastico. Ecco che cosa vi leggiamo:

Art. 22 Il medico delegato corrisponde d’officio colle Autorità cantonali : riceve un sigillo per autenticare la sua firma. La sua azione è limitata entro i confini del proprio Circondario medico. / Ha le seguenti attribuzioni : […] e) visita le scuole ed istituti educativi, a sensi della legge scolastica, e veglia sull’igiene delle fabbriche, delle carceri e degli edifici destinati ad uso pubblico, nonché sugli stabilimenti destinati alla cura degli ammalati.

Profilassi del vajuolo. Art. 95 Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole, o in altro istituto scolastico pubblico o privato, se non sarà vaccinato con esito felice, salvo i casi di refrattarietà, rispetto all’esito, da comprovarsi con attestato medico. / Se dalla prima vaccinazione fossero corsi dieci anni, si potrà richiedere la fede di vaccinazione.