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Decreto legislativo sul riordinamento degli studi magistrali (1930) e relativo decreto esecutivo

Il decreto, che modifica diverse leggi e regolamenti relativi alla formazione e agli esami professionali dei docenti, riorganizza in particolare la Scuola magistrale in maniera abbastanza significativa.  Il perno dell’intera riforma è però il nuovo criterio di ammissione alla Scuola magistrale: si accede ormai solo a partire dal ginnasio e non più dalla scuola maggiore. 

Il decreto regolamenta inoltre in maniera più rigorosa il settore delle scuole magistrali non cantonali, che difatti nel giro di pochi anni perderanno l’importanza che sino a quel momento hanno avuto come alternativa alla Magistrale cantonale soprattutto per le ragazze. 

Un decreto esecutivo regolamenta gli aspetti operativi e le disposizioni transitorie.

Decreto in pdf

Decreto esecutivo in pdf 

Regolamento dei convitti della Scuola magistrale (1945)

Questo documento ci dà un’idea abbastanza precisa di quella che era la formazione “seminariale” dei docenti in Svizzera in un periodo che copre, nel caso del Ticino, l’ultimo quarto dell’Otto- e i primi tre quarti del Novecento: il futuro maestro e la futura maestra si formano in una scuola nella quale devono obbligatoriamente abitare in regime di internato, lontano dalla propria famiglia.  La scuola di formazione, in altre parole, vuole plasmare il/la giovane non solo nei tempi di lezione o di tirocinio, ma anche nel tempo libero. 

E’ anche contro la rigidità di questo regolamento che si rivolgerà la protesta delle studentesse e degli studenti della Magistrale nel 1968

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Decreto sull’introduzione della ginnastica (1883)

Con questo decreto la ginnastica diventa definitivamente una realtà per tutti gli allievi delle scuole ticinesi (maschili). Da notare che il documento fa riferimento a una serie di ordinanze e decreti federali: la ginnastica è infatti una materia di preminente interesse nazionale per le implicazioni non scolastiche (preparazione dei giovani al servizio militare).  Da notare anche che il decreto non contempla ancora la figura del maestro di ginnastica e demanda questo insegnamento al docente titolare della classe. 

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Regolamento della Scuola magistrale (1873)

Diretta conseguenza dell’approvazione della legge sulla Scuola magistrale (1873), questo regolamento è la traduzione pratica della prevista istituzione di un istituto di formazione per i maestri e le maestre, con sede a Pollegio. Regola numerosi aspetti della vita dell’istituto, dalla vita nei convitti (maschile e femminile) alla biblioteca, dalle mansioni di direzione e corpo docente fino ai diritti e doveri di studenti e studentesse. 

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Legge sull’istituzione della Scuola Magistrale cantonale (1873)

Con questa legge la formazione dei docenti in Ticino passa dalla fase della “protoformazione” (corsi di breve durata, manuali di metodica, esami di cultura generale) a quella istituzionale in un’apposito istituto di formazione. Il Ticino, tra gli ultimi Cantoni in Svizzera a dotarsi di un istituto di questo tipo, adotta il modello seminariale allora già molto diffuso nei Cantoni a nord delle Alpi.  Come menzionato nella legge, la sede della nuova scuola sarà inizialmente Pollegio, da dove la scuola verrà poi trasferita a Locarno, a San Francesco, dove ancora oggi ha sede il Dipartimento Formazione e apprendimento della SUPSI. 

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Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche cantonali (1886)

Il regolamento contiene disposizioni relative a diverse scuole che però sono tutte poste sotto la direzione del direttore del Liceo di Lugano. Regolamento molteplici aspetti, dai diritti e doveri di docenti e allievi al calendario scolastico e alle modalità di valutazione. A titolo di curiosità si può segnalare che contiene anche disposizioni relative a diritti e doveri del bidello. 

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