Con questo decreto la ginnastica diventa definitivamente una realtà per tutti gli allievi delle scuole ticinesi (maschili). Da notare che il documento fa riferimento a una serie di ordinanze e decreti federali: la ginnastica è infatti una materia di preminente interesse nazionale per le implicazioni non scolastiche (preparazione dei giovani al servizio militare). Da notare anche che il decreto non contempla ancora la figura del maestro di ginnastica e demanda questo insegnamento al docente titolare della classe.
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Programma della Scuola magistrale (1873)
Il titolo definisce “sperimentale” questi programmi, con i quali apre la sua attività la Scuola magistrale che sostituisce i corsi di metodica.
Regolamento della Scuola magistrale (1873)
Diretta conseguenza dell’approvazione della legge sulla Scuola magistrale (1873), questo regolamento è la traduzione pratica della prevista istituzione di un istituto di formazione per i maestri e le maestre, con sede a Pollegio. Regola numerosi aspetti della vita dell’istituto, dalla vita nei convitti (maschile e femminile) alla biblioteca, dalle mansioni di direzione e corpo docente fino ai diritti e doveri di studenti e studentesse.
Legge sull’istituzione della Scuola Magistrale cantonale (1873)
Con questa legge la formazione dei docenti in Ticino passa dalla fase della “protoformazione” (corsi di breve durata, manuali di metodica, esami di cultura generale) a quella istituzionale in un’apposito istituto di formazione. Il Ticino, tra gli ultimi Cantoni in Svizzera a dotarsi di un istituto di questo tipo, adotta il modello seminariale allora già molto diffuso nei Cantoni a nord delle Alpi. Come menzionato nella legge, la sede della nuova scuola sarà inizialmente Pollegio, da dove la scuola verrà poi trasferita a Locarno, a San Francesco, dove ancora oggi ha sede il Dipartimento Formazione e apprendimento della SUPSI.
Programma del liceo del 1870
Approvati dal Consiglio di Stato nel settembre del 1870, questi programmi sono la fotografia di un momento. Oltre al corso di letteratura, il liceo aveva allora anche un corso di architettura e agrimensura, i cui programmi sono sempre compresi nel documento.
Decreto per corso di ripetizione ai docenti delle scuole primarie (1897)
Il documento stabilisce il principio di un regolare aggiornamento, per i docenti di scuola elementare, attraverso cosiddetti “corsi di ripetizione” (l’analogia con una terminologia militare non è forse del tutto involontaria). Da notare che a designare i docenti che devono seguire il corso è l’ispettore.
Decreto sulla sorveglianza degli asili infantili (1897)
Il documento è di grande importanza per il settore di scuola dell’infanzia perché con esso viene istituzionalizzata l’esistenza di un settore di scuole, lo si pone sotto la sorveglianza di un’ispettrice e si fissa il principio di una formazione per le docenti.
Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche cantonali (1886)
Il regolamento contiene disposizioni relative a diverse scuole che però sono tutte poste sotto la direzione del direttore del Liceo di Lugano. Regolamento molteplici aspetti, dai diritti e doveri di docenti e allievi al calendario scolastico e alle modalità di valutazione. A titolo di curiosità si può segnalare che contiene anche disposizioni relative a diritti e doveri del bidello.
Programma esperimentale per la Scuola normale (1893)
Il documento contiene i programmi per le Scuole normali maschile e femminile ed è del periodo in cui la Scuola normale stava vivendo un importante processo di rinnovamento. La scuola maschile era diretta, fino al 1900, dal sacerdote Luigi Imperatori il quale, coadiuvato dal vicedirettore Francesco Gianini che era anche il professore di didattica, stava dando alla scuola di formazione dei docenti in Ticino l’impronta di un istituto all’altezza di un periodo di grandi riforme pedagogiche. Analogo discorso si può fare per la Scuola normale femminile diretta per un ventennio (fino al 1912) dalla direttrice Martina Martinoni, anche lei una figura di spicco della scuola ticinese tra Otto- e Novecento.
Regolamento per il Liceo, il ginnasio e le scuole tecniche e la Scuola cantonale di commercio (1926)
Questo documento regolamenta de facto l’intero settore delle scuole cantonali, ponendole peraltro sotto la direzione unica del Rettore del Liceo di Lugano (art. 1). Nel seguito, sono regolamentate nel dettaglio la “governance” degli istituti, i diritti e i doveri di docenti e allievi, ma anche il calendario scolastico e le modalità di valutazione.
