Legge sull’insegnamento elementare del 1914

La legge sull’insegnamento elementare del 1914 sostituisce, per quanto concerne il settore primario (ma anche le scuole elementari maggiori, le scuole di ripetizione ecc.) e prescolastico, la legge del 1882. A differenza di quest’ultima, non elenca le materie d’insegnamento. (Un anno dopo saranno comunque rivisti i programmi delle scuole elementari.) La legge ha degli aspetti sicuramente molto innovativi: basti pensare che all’art. 140 si stabilisce che ogni Comune deve istituire a spese sue una biblioteca scolastica stanziando almeno 10.- Franchi per l’acquisto di libri.

L’implementazione della legge non era semplicissima, come veniamo a sapere da una lunga circolare emanata il 27 maggio 1915 dal Dipartimento, in cui si ricorda ai municipi che l’art. 155 prevede la riapertura dei concorsi per tutte le nomine scolastiche. La stessa circolare ricorda che, in osservazione delle disposizioni dell’art. 73 « …  i Comuni aventi due sole scuole devono non più dividerle per sessi, ma per classi, in modo da costituire la scuola di grado inferiore e la scuola di grado superiore, la prima di cinque e la seconda di tre anni, come stabilisce l’art. 37. » Come si vede da questi esempi, la nuova legge aveva concrete ripercussioni sull’autonomia organizzativa dei Comuni.

All’art. 52 la legge stabilisce che ” all’inscrizione ogni allievo riceve gratuitamente un libretto scolastico nel quale devono essere registrate le classificazioni, le promozioni e l’attestato di licenza, le mancanze e i mutamenti di scuola secondo norme da fissarsi nel regolamento”. Qui sotto riproduciamo un libretto di questo tipo.

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Tra le curiosità c’è da notare che all’arti. 35 è prevista la possibilità di annettere la classe di prima elementare all’asilo, affidando l’insegnamento alla maestra d’asilo. Di questa possibilità si farà largo uso negli anni ’20 e ’30, il che contribuirà notevolmente alla diffusione della pedagogia montessoriana nel Cantone.

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